1) Verifica della possibilità effettiva del cliente di aderire all’agevolazione in base a:
2) Compilazione della “dichiarazione per agevolazione fiscale 55%” sottoscritta dal/dai cliente/i interessato in sede di contratto per l’installazione dei nuovi serramenti.
Nel caso di superficie utile dell’unità immobiliare NON conosciuta e/o dichiarata:
Nel caso di sostituzione di serramenti su fori modificati rispetto ad una situazione preesistente (es. ristrutturazioni o pratiche D.I.A. per modifiche prospettiche):
N.B: Solo in quest’ultimo caso si richiede l’invio preventivo della dichiarazione e delle planimetrie via fax/mail ad ENERGEA per l’analisi dei serramenti prima dell’emissione della fattura.
3) Ritiro copia delle fatture e dei bonifici relativi all’intervento (compresi quelli di eventuali ditte esterne installatrici dei serramenti forniti e/o di eventuali professionisti che abbiano redatto una pratica edlizia unicamente per l’intervento di sostituzione dei serramenti)
4) Compilazione della “dichiarazione di completamento lavori” sottoscritta dal responsabile dei lavori (titolare dell’agenzia o rivenditore) nella quale viene indicata la data di collaudo finale dei lavori eseguiti.
N.B: Se l’intervento è legato ad una pratica edilizia relativa unicamente all’intervento di sostituzione dei serramenti, tale data dovrà essere quella riportata nel collaudo finale relativo al fine lavori presentato al Comune dal professionista incaricato.
5) Inviare via posta raccomandata ad ENERGEA la seguente documentazione:
Entro 90 giorni o comunque entro le tempistiche richieste da normativa per la richiesta di agevolazione fiscale, ENERGEA provvederà a far pervenire via posta raccomandata ad ogni cliente segnalato:
N.B: Unicamente nel caso di sostituzione di serramenti su fori modificati rispetto ad una situazione preesistente, ENERGEA provvederà preventivamente alla verifica dell’agevolabilità dell’intervento e/o dei singoli infissi ed alla segnalazione di eventuali specifiche necessarie alla ditta per la fatturazione nei confronti del cliente.
Il cliente dovrà poi conservare tale documentazione, accompagnata dagli originali delle fatture e dei bonifici effettuati per i pagamenti (solo nel caso di persone fisiche), per la presentazione della richiesta di agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo all’intervento e a fronte di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A pratica ultimata, il cliente sarà dunque in possesso della seguente documentazione:
N.B: Come già indicato, oltre a tale documentazione, solo per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009 relative ad interventi a ponte d’anno (2009/2010) il cliente o il relativo assistente fiscale, dovrà inviare un modulo di comunicazione telematico all’Agenzia delle Entrate per il completamento della pratica entro il 31 marzo 2010: per informazioni sarà necessario rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale e/o consultare il sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).
Specifiche generali per agevolazione fiscale serramenti
Dichiarazione per agevolazione fiscale 55% da sottoscrivere per il cliente
Dichiarazione di completamento lavori da sottoscrivere per il serramentista
Dichiarazione di conformità energetica di prodotto
Dichiarazione lavori non ultimati 2010
Dichiarazione lavori non ultimati 2009
| Arch. Massimiliano Grosso Responsabile Cell. 329 2289534 |
Uffici ENERGEA
Tel. 0422 1830408 |